ASSOCIAZIONE CINA-ITALIA DI SHANGHAI
(REPUBBLICA POPOLARE CINESE)
S T A T U T O
Articolo 1
E' costituita una associazione denominata "Associazione Cina-Italia", con sede legale a SHANGHAI, N. 2109, Hong Qiao road, Jinhong Villa, C/2, per uso internazionale, nella Repubblica Popolare Cinese e in Italia. l'Associazione potrà assumere la corrispondente denominazione in lingua Cinese, italiana e inglese.
Articolo 2
L'Associazione ha come scopo, senza alcuna finalità di lucro, favorire lo sviluppo della cooperazione tra l'Italia e la Cina; favorire lo sviluppo degli interscambi culturali, sociali, economici, tecnologici e partnership imprenditoriali; favorire la reciproca conoscenza della cultura, dell'ambiente, della storia e delle lingue dei due Paesi; promuovere ed organizzare iniziative e manifestazioni che accrescano la reciproca conoscenza delle realtà culturali e sociali tra l'Italia e la Cina, nonché favorire incontri, eventi, scambi, gemellaggi tra i diversi enti istituzionali dei due Paesi. L'associazione potrà curare la diffusione dei propri risultati e delle proprie ricerche con qualsiasi mezzo di comunicazione e quindi, tra l'altro, mediante la produzione, edizione, stampa e vendita di: supporti audio/video in qualunque formato, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, videocassette, nastri, CD, DVD, libri, film, su internet, ecc. L'Associazione potrà avvalersi dei benefici, finanziamenti, contributi e agevolazioni previsti dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie del settore e potrà aderire a organismi nazionali ed internazionali che abbiano similari obbiettivi. L'Associazione potrà compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie (che possono comprendere il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio e di terzi, anche quale terza datrice di ipoteca), commerciali ed industriali ritenute dal consiglio direttivo necessarie ed anche soltanto utili per il conseguimento dello scopo associativo.
Articolo 3
Il patrimonio dell'associazione è destinato al conseguimento dello scopo associativo. E' formato dal fondo iniziale, dalle quote associative, e dagli eventuali contributi e finanziamenti di persone fisiche e giuridiche, enti, società; dagli eventuali acquisti a qualsiasi titolo le pervengano, comprese le liberalità e/o donazioni che possono essere disposte a suo favore.
Articolo 4
Costituiscono l'Associazione i soci ordinari, i soci onorari e i sostenitori(sponsors).
Articolo 5
Per essere ammessi quali soci ordinari è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo e la domanda deve portare la firma di due soci ordinari. Possono essere ammessi quali soci onorari o sostenitori persone o enti che, considerati i loro meriti, siano indicati dal Consiglio Direttivo, a sua esclusiva ed insindacabile valutazione.
Articolo 6
L'ammissione da diritto a ricevere la tessera associativa. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve pronunciarsi in merito all'ammissione dei richiedenti entro 30 giorni.
Articolo 7
I soci sono tenuti:al pagamento annuale della tessera associativa, all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
Articolo 8
I soci possono essere esclusi o radiati per i seguenti motivi:
1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed i regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali e non si mettano in regola entro 60 giorni dall'avviso del Consiglio Direttivo. La relativa deliberazione verrà affissa nell'Albo Sociale.
I soci saranno altresì esclusi ove non provvedano al risarcimento dei danni arrecati al materiale sociale, in conformità delle norme sancite dal regolamento. Le esclusioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in proposito, è ammesso il ricorso all'assemblea.
Articolo 9
Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Articolo 10
Sono organi dell'associazione: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo.
Articolo 11
L'Assemblea è composta dai soci ordinari. L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria. E' validamente costituita ed atta a deliberare: in prima convocazione, quando siano presenti almeno due terzi dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci. L'assemblea ordinaria viene convocata, almeno una volta l'anno, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo, dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, mediante lettera, fax, e-mail o altro, inviato a ciascun associato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, nel quale dovranno essere indicate le materie all'ordine del giorno. Essa discute il programma di attività per l'anno sociale in corso e ne approva le linee particolari e generali; elegge il Consiglio Direttivo e la commissione elettorale che controlla e regola lo svolgimento delle elezioni; discute ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale oltre agli stanziamenti previsti per i vari progetti specifici; dibatte e delibera sugli argomenti all'ordine del giorno e su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente hanno, altresì, la facoltà di convocare l'assemblea in qualsiasi momento; tale facoltà può essere esercitata da un numero di soci pari ad un terzo degli aventi diritto al voto, mediante richiesta da formularsi al Presidente. L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e quando almeno due terzi dei soci ne faccia richiesta motivata. Ratifica gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal Presidente del Consiglio Direttivo; delibera in materia di modifiche statutarie e dell'eventuale scioglimento dell'Associazione. Essa dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta e sarà presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa il quale nominerà, a sua volta, un segretario che provvederà a redigere il verbale dell'assemblea ed a riportarlo su apposito "registro dei verbali".
Articolo 12
Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e si compone di un numero dispari da tre a sette Consiglieri, da nominarsi tra i soci ordinari o rappresentanti di societa' associate. E' eletto o riconfermato dall'assemblea e la sua durata è di cinque anni. L'organismo elegge al suo interno il Presidente e due vice Presidenti; può eleggere pure al suo interno un segretario. L'insieme di Presidente e due Vice Presidenti costituisce la Presidenza. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei componenti. Deve essere convocato in via ordinaria ogni trimestre od ogni qualvolta il Presidente od uno dei Vice Presidenti lo ritenga opportuno. Il Consiglio Direttivo deve: 1°) predisporre e attuare i programmi dell'Associazione; 2°) curare l'esecuzione delle delibere sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; 3°) redigere i bilanci; 4°) formulare la stesura dei regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; 5°) stabilire l'entità delle quote associative ed amministrare il patrimonio sociale; 6°) deliberare circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci; 7°) risolvere qualsiasi questione concernente l'Associazione, salvo non sia espressamente riservata all'Assemblea; 8°) eleggere i presidenti onorari.
Articolo 13
Il presidente del consiglio direttivo è il legale rappresentante dell'associazione. I rapporti con Istituti bancari dovranno essere autorizzati per iscritto dal Presidente e dovranno essere tenuti esclusivamente presso Istituti di credito ubicati nel Comune dove ha sede legale l'Associazione. I vice presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. Ove anche i Vice Presidenti siano assenti o impediti, essi sono sostituiti dal segretario o dal Consigliere con maggiore anzianità. Il presidente convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea in conformità alle prescrizioni o quando lo ritenga opportuno; presiede l'assemblea; fa emettere i mandati di pagamento; vidima i processi verbali del Consiglio e dell'Assemblea; firma la corrispondenza; sovrintende alla esecuzione di qualsiasi deliberato.
Articolo 14
Il Segretario, se nominato, interviene a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali, custodisce gli archivi sociali, tiene la corrispondenza; redige gli avvisi e gli inviti e ne cura l'affissione nelle sale dell'associazione ed il recapito al domicilio dei soci; emette, d'ordine della presidenza, i mandati di pagamento. Alle assemblee generali, a quelle del consiglio direttivo, il Segretario dà lettura del Processo Verbale della seduta antecedente e lo trascrive negli appositi registri, curando che i verbali del consiglio siano firmati da tutti i presenti alla loro approvazione. Il segretario compila di norma tutti gli atti dell'associazione.
Articolo 15
Il presidente del Consiglio puo’ approvare e scioglire la registrazione legale delle sedi locali dell’Associazione Cina-Italia in qualsiasi zona dell’Italia. Le denominazione e il raggio di operazione di tali sedi locali saranno sempre approvate dal presidente del Consiglio.
Articolo 16
Il Bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea il 31 marzo dell'anno successivo.
Articolo 17
La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra soci, o tra soci e l'associazione, in dipendenza del presente contratto, ad eccezione di quelle concernenti l'obbligo di pagamento delle quote associative ed il loro ammontare, sarà affidata al giudizio inappellabile di un Collegio composto da tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, che presiederà il collegio, eletto dagli stessi arbitri nominati. Il Collegio si pronuncerà entro trenta giorni, senza alcuna formalità.
Articolo 18
La durata dell'Associazione è stabilità fino al 31 dicembre 2030 e potrà sciogliersi, comunque, anche anticipatamente. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fà riferimento alle disposizioni contenute nelle leggi della repubblica popolare Cinese. |